1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
c) non perseguire fini di lucro;
d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.
2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:
a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;
b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;
e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;
f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.
4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 28, 29, 30 e 31.
5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che abbiano i requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.
6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.
7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete