Art. 24.
(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo).

      1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

          a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

          b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

          c) non perseguire fini di lucro;

          d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

          e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

          f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

      2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

          a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

 

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          b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

          c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

          d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

          e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

          f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

      3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.
      4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 28, 29, 30 e 31.
      5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che abbiano i requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.
      6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.
      7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete

 

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per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.
      8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e le Nazioni Unite o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente comma sono dettate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.